LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 144
 
I servizi prestati con iscrizione all' INADEL e all' ENPAS, nonché quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell' art. 142, primo comma, della presente legge.
Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile.
Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell' indennità posta a loro carico ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.