LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

CAPO I
 Igiene pubblica, profilassi,
medicina legale, ecologia
Art. 7
 (Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;
4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:
a) all' inquinamento dell' aria;
b) all' inquinamento delle acque;
c) all' inquinamento del suolo;
d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;
7)   ( ABROGATO )
8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
9) la polizia mortuaria;
10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;
12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.
(1)
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985
Art. 8
 (Medicina legale)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:
- gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;
- l' accertamento medico - legale di controllo per l' invalidità temporanea, ai sensi dell' articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;
- l' attività collegiale per l' accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito dell' invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;
- l' accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull' esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell' articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 9
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.
In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell' ufficiale sanitario.
L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.
Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.
Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.