LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 8
 (Medicina legale)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:
- gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;
- l' accertamento medico - legale di controllo per l' invalidità temporanea, ai sensi dell' articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;
- l' attività collegiale per l' accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito dell' invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;
- l' accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull' esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell' articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.