LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 39
 (Commissioni per il servizio farmaceutico)
Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:
- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
(1)
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 19/2006