Art. 5
I giovani, che avendo superato l' esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo 4, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di norma, presso l' ente che li ha utilizzati, e ciò fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1.
Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani è tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso altri enti pubblici che ne facciano richiesta alla Regione, la quale vi provvede previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza, sentiti gli enti di provenienza e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ai giovani di cui ai commi precedenti spetta, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente di appartenenza, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.
Su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, la Giunta regionale approva annualmente i piani di riparto dei fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo articolo 10, tra gli enti di cui all' articolo 1.
Per l' anno 1981, i piani di riparto sono approvati relativamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 4 e la data del 31 dicembre 1981.
I criteri di ripartizione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
I giovani che non abbiano partecipato all' esame di idoneità, ovvero che non lo abbiano superato, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 90/1981