LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 7
 
La Regione effettua una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti di cui all' articolo 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge.
Agli stessi fini, gli Enti di cui all' articolo 1, compresi quelli che non hanno stipulato contratti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili e le richieste numeriche di personale per la copertura degli stessi, specificando qualifiche e profili professionali, oltre che la sede di lavoro.
Gli Enti medesimi comunicano altresì alla Regione, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni di revisione delle proprie dotazioni organiche, le ulteriori disponibilità di posti accertate. Successivamente, con scadenza trimestrale, comunicano gli ulteriori posti disponibili a seguito di pensionamento, dimissioni, etc.