LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 1980, n. 28

Indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione nonché dei revisori dei conti degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/08/1980
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 
In attuazione dell' articolo 9, decimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l' indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei Componenti dei Consigli di Amministrazione con voto deliberativo degli Enti ospedalieri è dovuta, a far tempo dall' 1.1.1980 e sino alla costituzione delle unità sanitarie locali, come segue:
a) Ospedali regionali generali o specializzati - al Presidente lire 500.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 180.000 mensili. b) Ospedali provinciali generali o specializzati:
- al Presidente lire 350.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 150.000 mensili.
c) Ospedali di zona o equiparati - al Presidente lire 200.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 75.000 mensili.