LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 9
 
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.