LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 8
 
Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l' iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali ( CPDEL ) del personale della Regione e degli Enti regionali, sono abrogati:
a) il secondo comma dell' articolo 6 della LR 15 marzo 1977, n. 15;
b) gli articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater della LR 4 maggio 1973, n. 40 come integrata con l' articolo 1 della LR 13 agosto 1974, n. 40 e l' articolo 2 della LR 15 marzo 1976, n. 3;
c) l' articolo 3 della LR 15 marzo 1976, n. 3;
d) la frase << salvo quanto previsto dall' art. 31 della presente legge >>, di cui agli articoli 10 e 11 della LR 14 febbraio 1978, n. 11;
e) l' art. 31 della LR 14 febbraio 1978, n. 11;
f) l' art. 9 della LR 26 giugno 1978, n. 77.

Sono prive di efficacia le opzioni esercitate ai sensi delle norme suindicate.