LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 7
 
Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall' art. 26 I comma, lettera c), della LR 5 agosto 1975, n. 48, per la partecipazione ai pubblici concorsi per l' assunzione agli impieghi regionali viene elevato a 35 anni.
All' art. 75 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dopo il primo comma, viene inserito il seguente comma:
<< All' impiegato che venga o che sia stato riammesso in servizio ai sensi dell' art. 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita la posizione tabellare in godimento al momento della cessazione dal servizio. >>

Alla fine del quinto comma dell' art. 84 della LR 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli artt. 19 e 20 della LR 14 febbraio 1978, n. 11, è aggiunta la locuzione << nonché, eventualmente, dall' ENPAS >>.
All' art. 84 della LR 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli artt. 19 e 20 della LR 14 febbraio 1978, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Qualora la pensione maturata sia a carico dell' INPS per la determinazione dell' anticipazione si terrà conto dei periodi assicurativi risultati dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione, rilasciata dall' INPS.
Nel caso in cui sia stata chiesta la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, la misura dell' anticipazione sarà comunque riferita all' ammontare della pensione che sarebbe conseguibile nell' assicurazione generale obbligatoria sulla base di tutti i periodi ricongiunti. >>

Sono apportate le seguenti modificazioni alla Tabella Allegato A alla LR 11 aprile 1979, n. 15: nella colonna << Qualifica ex ENALC ( DM 3-8-1976) >>, in corrispondenza del III livello funzionale RE, viene soppressa la voce << 1 - Primo barman >>; in corrispondenza del IV livello funzionale RE, viene inserita la voce << 1 - Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
A decorrere dal 1 luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della LR 26 giugno 1978, n. 77 e successivamente collocato nel Ruolo ed esaurimento di cui alla LR 11 aprile 1979, n. 15 con la soppressa qualifica di << Primo barman >> devesi considerare attribuita la qualifica di << Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
Le disposizioni di cui all' art. 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 46, sono estese anche alle promozioni effettuate in attuazione dell' articolo 107, IV comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza dal 1 gennaio 1979.