LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l' Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell' applicazione della norma di cui al precedente comma per << carriera >> corrispondente o immediatamente inferiore, s' intende << qualifica >> corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d' inquadramento.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.
Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all' art 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.