LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/06/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell' art. 40 della LR 5 agosto 1975, n. 48 ed ai sensi dell' art. 9 della LR 31 ottobre 1977, n. 58, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima e previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Ente di provenienza.
Il personale di cui al precedente comma, che presso l' Ente di provenienza riveste una qualifica equiparata a quella di dirigente regionale, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente.
Il personale di cui al primo comma, appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente al livello al medesimo attribuito con provvedimento dello Stato.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980