LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Il personale già dipendente dai soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 44, ultimo comma della LR 18 maggio 1978, n. 42 è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo la seguente equiparazione:
- ragioniere consortile; addetto coordinamento servizi segreteria - Segretario;
- applicato o addetto ai servizi di segreteria - Coadiutore.