LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3

Particolari disposizioni finanziarie - Rifinanziamento dell' art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 - Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1979
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
La spesa autorizzata con l' articolo 4, lettera b), della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da lire 75 milioni a lire 67 milioni.
La spesa autorizzata con l' articolo 4, lettera c), della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da lire 80 milioni a lire 74 milioni.
La spesa autorizzata con la legge regionale 22 giugno 1976, n. 25, viene ridotta da lire 850 milioni a lire 600 milioni.
La spesa autorizzata con l' articolo 26 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene ridotta da lire 2.325 milioni a lire 1.650 milioni.
La spesa autorizzata con l' articolo 27 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene ridotta da lire 100 milioni a lire 75 milioni.
La spesa autorizzata con la legge regionale 28 aprile 1978, n. 28, viene ridotta da lire 4.550 milioni a lire 2.050 milioni.
La spesa autorizzata con l' articolo 21 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, viene ridotta da lire 13.000 milioni a lire 500 milioni.
La spesa autorizzata con l' articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, viene ridotta da lire 440 milioni a lire 220 milioni.