LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1979, n. 28

Norme di attuazione del primo comma dell' articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1979
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 5
 
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente articolo 1.
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l' esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.
Non è ammessa, comunque, nessuna attività esterna, diagnostica o terapeutica, che si ponga in concorrenza con l' ente di appartenenza o che sia incompatibile con gli orari di servizio.
Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l' attività professionale comunque prestata in qualunque tipo di clinica o di centro diagnostico privato, gestiti in forma societaria o cooperativa.
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentita la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purché da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l' Amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l' Amministrazione di appartenenza.