LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/1979
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all' articolo 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell' articolo 1 della presente legge.
La manutenzione delle aule mobili o ad elementi componibili poste in opera per le esigenze dell' attività scolastica gestita da altri Enti ed Istituzioni indicati al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico agli Enti ed Istituzioni predette sino a quando ne perduri l' utilizzazione da parte di questi ultimi.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato.
La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 61/1981
2Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 61/1981
3Terzo comma interpretato da art. 55, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, secondo comma, L. R. 2/1982
5Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 35/1983
6Quarto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 35/1983