LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/1979
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
La cessione gratuita alle Province di Udine e di Pordenone ed ai Comuni delle zone terremotate delle aule mobili o ad elementi componibili è disposta dalla Giunta regionale sentita l' Amministrazione provinciale competente.
In casi eccezionali, la Giunta regionale, su parere vincolante della Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, può disporre la cessione gratuita delle strutture di cui trattasi ad enti locali diversi dagli aventi diritto, o la loro destinazione ad altre finalità di interesse pubblico, o la loro rimozione ed alienazione, o la loro demolizione.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 35/1983