LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/06/1979
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Le strutture mobili poste in opera per le esigenze dell' attività scolastica gestita dagli altri enti ed istituzioni indicati al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall' articolo 16 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sottostanno agli obblighi di cui al secondo comma dell' articolo 1 della presente legge.
Venuta meno la necessità della destinazione ad uso scolastico, le strutture stesse saranno consegnate al Comune nel cui ambito territoriale sono state poste in opera il quale ne acquisirà la proprietà a titolo gratuito e potrà usarle per gli scopi indicati all' articolo 1 della presente legge, con le modalità ivi indicate.