LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 1979, n. 15

Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/1979
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 6
 
Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto a tempo determinato presso la Regione e che sia in servizio presso l' IRFoP alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ad esaurimento secondo quanto disposto dagli articoli precedenti.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente si consegue previo superamento di un esame - colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai fini dell' applicazione degli articoli 2 e 4 si considera l' anzianità maturata per servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1 luglio 1976. La qualifica contrattuale di << assistente allievi - impiegato amministrativo >> s' intende equiparata a quella di << segretario di amministrazione >>, inclusa nel IV livello funzionale del ruolo ad esaurimento.
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77. Il termine di 30 giorni per esercitare l' opzione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.