LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 marzo 1979, n. 12

Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione per i piani di ricostruzione e sviluppo della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/03/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
La Regione intende garantire all' opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, avvalendosi della facoltà prevista dal terzo comma, lettera g), dello stesso articolo 1.
A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, a enti pubblici o privati e ad istituzioni.
I decreti di conferimento determineranno la misura degli emolumenti, rapportati all' importanza del lavoro affidato.