LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1978, n. 51

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1978
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 4
 
L' assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato storico - anagrafico comprovante il requisito di residenza, indicato sotto la lettera a) dell' articolo 2, posseduto all' atto dell' espatrio. Nel caso in cui il rilascio o la produzione di tale certificato non siano possibili, il requisito stesso potrà essere provato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
b) certificato di residenza attuale del richiedente;
c) dichiarazione rilasciata dall' INPS comprovante l' importo versato dal richiedente ai sensi dell' articolo 51, comma II della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni per il raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l' ottenimento della pensione richiesta;
d) certificato di matrimonio o di nascita rispettivamente per il coniuge ed i figli di cui alla lettera c) dell' articolo 2.

Il contributo è erogato direttamente al richiedente.