LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI
 Contributi in conto capitale per opere di urbanizzazione
primaria nonché per infrastrutture turistiche
Art. 23
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo straordinario di lire 5 miliardi, nello esercizio finanziario 1978, ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o che abbiano provveduto all' individuazione delle aree di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo è prorogato al 31 dicembre 1979.
Le provvidenze di cui sopra sono estese ai Comuni classificati montani, dichiarati gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. di cui al primo comma, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Ai progetti relativi alle opere finanziate ai sensi del primo e terzo comma si applicano le procedure previste dall' articolo 12 quater della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 24
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, un contributo straordinario fino alla spesa massima di lire 1 miliardo e 500 milioni per l' acquisto e la risistemazione dell' ex ferrovia Carnia - Villa Santina.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 39/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 60/1982
3Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
La predetta spesa di lire 5 miliardi fa carico al capitolo 7666 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
In relazione al disposto dell' articolo 23 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 7666 viene così modificata: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati e nei Comuni montani gravemente danneggiati >>.
Per le finalità previste dall' articolo 24 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7684 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento con sede in Tolmezzo per l' acquisto e la risistemazione dell' ex ferrovia Carnia - Villa Santina >> e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui all' articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle predette disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7902 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lettere d) ed e) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.