LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO II
 Norme integrative della legge regionale
20 giugno 1977, n. 30
Art. 34
I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell' articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall' articolo 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.
In tale ultimo caso, l' impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 35
 
Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici del settembre 1976, il contributo, di cui all' articolo 23 della predetta legge, è concesso sino ai limiti massimi ivi previsti sull' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto all' articolo 31 della legge stessa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 36
 
I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere concessi anche in favore di coloro i quali abbiano già ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.
La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primo comma ed all' accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il Sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sentita la Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della stessa legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 37
I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti.
I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 56, primo comma, L. R. 35/1979
2Parole aggiunte al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
4Articolo sostituito da art. 40, primo comma, L. R. 53/1984
5Parole soppresse al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
6Secondo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
7Terzo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
8Quarto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
9Quinto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 38
 
I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, - limitatamente al contributo in conto capitale di cui all' articolo 23 della stessa legge - possono essere concessi, previo accertamento ai sensi dell' articolo 20 della medesima legge, anche nell' ambito dei Comuni non compresi nella delimitazione, di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 ed i Comuni interessati abbiano acquisito entro il 31 dicembre 1976 la documentazione probante relativa ai danni medesimi.
Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco.
L' erogazione dei contributi ha luogo previa detrazione della quota fissa indicata all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56.
Art. 39
 
Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all' articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al Capo II della stessa legge, il termine per presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione s' intende prorogato fino al 31 dicembre 1978.
Art. 40
 
Nel caso previsto dall' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi dell' articolo 16 della legge predetta, una anticipazione pari al 5 per cento dell' importo relativo, una volta approvato, nei modi indicati all' articolo 17, primo comma, della stessa legge, il progetto esecutivo delle opere.
Art. 41
 
Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si raggiunga - a maggioranza - l' intesa fra i Sindaci interessati all' assegnazione dei tecnici necessari per la costituzione dei gruppi previsti all' articolo 7, primo comma, lettera b) della predetta legge, alla stipulazione del disciplinare relativo può provvedersi, ai sensi dell' articolo 32, ultimo comma, della stessa legge regionale.
Art. 42
 
Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, agli effetti di quanto stabilito agli articoli 20 e 25 della predetta legge, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
Alla nomina dei tecnici necessari per l' espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il Presidente della Giunta regionale.
Art. 43
 
Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all' articolo 28, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono ammesse ai benefici previsti dalla stessa legge regionale, purché presentate entro il 20 giugno 1977, anche se sulle stesse gli Istituti di credito abbiano deliberato dopo la suddetta data.
Art. 44
 
Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi, una volta redatta ai sensi e per gli effetti dell' articolo 24, primo comma della stessa legge.
Art. 45
 
Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, siano scaduti senza che l' ultimazione dei lavori si sia verificata nei termini previsti e senza che gli interessati abbiano presentato prima della scadenza domanda di proroga, gli stessi possono richiedere, ai fini della liquidazione della quota residua del contributo spettante, la proroga necessaria entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
 
I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi regionali.
I progetti esecutivi elaborati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, saranno consegnati ai Comuni corredati da una asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme di cui all' articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il paragrafo C9 del DM 3 marzo 1975.
L' assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 47
 
Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono autorizzati a rilasciare, sentita la Commissione edilizia comunale, concessioni ad edificare per lavori - assistiti da contributi regionali - di recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, sempreché non ostino ragioni di igiene o sicurezza pubblica.
Art. 48
I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 35/1979
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, primo comma, L. R. 35/1979
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 26/1988
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 7, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 10, L. R. 50/1990
6Articolo interpretato da art. 42, comma 1, L. R. 50/1990
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990
8Articolo interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 48/1991
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 66/1991
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996