LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c) della presente legge - a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, sempreché non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio;
b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, anche qualora siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>