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Legge regionale 6 aprile 1978, n. 19

Concessione al Comune di Gorizia di un contributo straordinario per il restauro del Tempio israelitico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1978
Materia:
420.07 - Edifici di culto

Art. 1
 
Per il recupero ed il restauro del Tempio israelitico della Città di Gorizia, è autorizzata la concessione all' Amministrazione comunale di Gorizia di un contributo straordinario di lire 360 milioni.
Con il finanziamento di cui al precedente comma, il Comune provvederà ai lavori urgenti di restauro conservativo del Tempio, alle opere di completamento, nonché alle altre opere, anche complementari, necessarie per il ripristino del complesso monumentale e per l' eventuale destinazione di una parte di esso a museo.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 37/1983
Art. 2
 
Il contributo di cui all' articolo 1 è concesso con decreto dell' Assessore alle finanze.
Il contributo viene erogato, per intero, prima dell' esecuzione dei lavori, fermo restando l' obbligo del Comune di Gorizia di fornire la dimostrazione e la documentazione del suo impiego secondo la destinazione prevista dalla presente legge.
Art. 3
 
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 360 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 3 - categoria XI - il capitolo 5373 con la denominazione: << contributo straordinario al Comune di Gorizia per il recupero e il restauro del Tempio israelitico >> e con lo stanziamento di lire 360 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1976 approvato dal Consiglio regionale in data 22 dicembre 1977.