Art. 72
La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.
A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
All' erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:
- nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa;
- nella misura dell' ulteriore 40% dopo l'accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il 70 % dei lavori previsti in progetto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
2Parole sostituite al quarto comma da art. 23, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 74
Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al Titolo III e IV, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d' intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l' impiego di componenti industrializzati.
Per le stesse finalità, l' Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici.