Art. 76
Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge - presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell' articolo precedente, con l' ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.
Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 70/1978
3Parole aggiunte al primo comma da art. 49, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
6Parole aggiunte al primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 2/1982
7Parole soppresse al primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 53/1984
8Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 2, L. R. 50/1990
10Parole soppresse al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
11Secondo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
12Terzo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000