Art. 47
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall' articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell' alloggio da ricostruire.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993