LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 1976, n. 20

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1 luglio 1971, n. 25: << Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale. >>

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 2
 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.
Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.
La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell' opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall' Assessorato dei lavori pubblici. >>