LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1975, n. 48

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1975
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 80
 
Il compenso per lavoro straordinario del personale regionale è stabilito nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare - ragguagliato a giornata - dello stipendio in godimento.
L' importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi del precedente comma è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22.00 della sera alle 5.00 del mattino) e nei giorni festivi sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 17, ottavo comma, L. R. 11/1978
2Primo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 81/1982