LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 giugno 1975, n. 45

Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/1975
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni ed altri enti pubblici contributi fino al cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' esecuzione nonché per il completamento di opere pubbliche, di programmi o di lotti conclusivi delle medesime, di competenza degli enti stessi, nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica e assistenziale.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, d' intesa con gli Assessori competenti per materia, delibera il programma delle opere da realizzare, con priorità per le opere più urgenti che siano immediatamente eseguibili.
I piani di riparto di cui ai commi precedenti saranno comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale.
L' Assessore regionale ai lavori pubblici è altresì autorizzato, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, ad utilizzare parte dello stanziamento di cui al primo comma dell' articolo seguente, per il finanziamento e l' integrazione della spesa derivante dagli interventi conseguenti a calamità naturali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 65/1975
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, L. R. 38/1978