LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/03/1975
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 5
 
Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
Il Comitato è convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il Presidente designa il componente del Comitato che deve sostituirlo, in qualità di Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento.
Il Comitato, ove ne ravvisi l' opportunità, può articolarsi in commissioni, per l' esame preliminare degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.