LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 11
 
I provvedimenti in deroga di cui all' articolo 9 devono:
a) contenere la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte dell' ente ospedaliero, delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all' acquisizione delle medesime;
b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Le autorizzazioni di cui all' articolo 10 della presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
Unitamente all' autorizzazione di cui al precedente comma viene, se del caso, autorizzato il necessario aumento di organico dell' ente interessato.