LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

CAPO II
 Norme per l' attuazione degli articoli 6 e 7 del DL 8
luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella
legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 9
 
Fino alla data dell' entrata in vigore della riforma sanitaria o delle norme programmatorie del piano regionale sanitario ed ospedaliero sono vietati i provvedimenti relativi a:
1) istituzione o modificazione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri nonché aumenti di posti - letto;
2) costruzione di nuovi ospedali;
3) piante organiche del personale sanitario, laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, amministrativo, tecnico, sanitario - ausiliario ed esecutivo;
4) alienazione di beni immobili e titoli facenti parte del patrimonio ospedaliero, nonché costituzione di diritti reali sui medesimi.

Art. 10
 
Gli enti ospedalieri che intendono adottare provvedimenti in deroga a quanto disposto nel precedente articolo inoltrano all' Assessorato dell' igiene e della sanità apposita richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione e corredata dagli elementi di carattere tecnico - sanitario e finanziario necessari a verificare che sussistono comprovate specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante l' utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi, e, nel caso di cliniche e di istituti universitari convenzionati, che le nuove strutture rispondono ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.
Art. 11
 
I provvedimenti in deroga di cui all' articolo 9 devono:
a) contenere la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte dell' ente ospedaliero, delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all' acquisizione delle medesime;
b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Le autorizzazioni di cui all' articolo 10 della presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
Unitamente all' autorizzazione di cui al precedente comma viene, se del caso, autorizzato il necessario aumento di organico dell' ente interessato.
Art. 12
 
Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell' ultimo comma dell' articolo 11 deve provvedersi prioritariamente mediante l' utilizzo di personale dello stesso ente con particolare riguardo ai casi di trasformazione o soppressione di servizi ovvero di personale di altri enti ospedalieri sempreché non diminuiscano i livelli di assistenza previsti per lo ente ospedaliero di provenienza.
L' utilizzo di personale di altri enti ospedalieri di cui al comma precedente si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dello articolo 6, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 13
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità può autorizzare l' aumento delle piante organiche degli enti ospedalieri relative a divisioni, sezioni o servizi esistenti oppure la trasformazione dei posti già esistenti in pianta organica quando ciò risponda a specifiche ed obiettive esigenze di assistenza oppure discenda da disposizioni di legge o da accordi di lavoro.
Nel provvedimento di autorizzazione all' aumento degli organici può essere stabilito che alla copertura dei relativi posti si provveda con decorrenza dall' esercizio successivo a quello in corso.
Art. 14
 
Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell' articolo 13 deve provvedersi prioritariamente mediante la più razionale utilizzazione del personale in servizio.
Art. 15
 
L' assunzione a qualsiasi titolo, da parte degli enti ospedalieri, di personale sanitario, di personale tecnico laureato e di personale amministrativo della carriera direttiva, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e anteriormente non coperti nemmeno per incarico, è soggetta a preventiva autorizzazione dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
L' assunzione di personale diverso da quello di cui al primo comma, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è soggetta a preventiva autorizzazione.
Art. 16
 
L' autorizzazione alla alienazione di beni immobili o di titoli da parte degli enti ospedalieri, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all' articolo 7, ottavo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e all' articolo 10 della presente legge è concessa con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità, di concerto con l' Assessore alle finanze.
L' autorizzazione può essere concessa solo ove sussistano le seguenti condizioni:
a) l' ente proponente indichi la destinazione dei proventi derivanti dalla alienazione o dalla costituzione dei diritti reali;
b) l' operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non sia in contrasto con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia urbanistica e di tutela dell' ambiente e abbia ottenuto il preventivo parere favorevole degli Assessori competenti.

L' autorizzazione di cui al primo comma è concessa allorché i proventi derivanti dall' alienazione o dalla costituzione di diritti reali siano destinati al completamento di opere.
Art. 17
 
Ai membri di organi di amministrazione di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni ospedaliere di studio, consultive o giudicatrici dei concorsi per il personale di enti ospedalieri in cui non siano in carica spetta l' indennità di missione in quanto dovuta, fissata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i dirigenti generali.
Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni, di cui al precedente comma, in enti ospedalieri in cui non prestino servizio, spetta l' indennità di missione in quanto dovuta, prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.
Il tempo impiegato per partecipare alle commissioni sarà considerato come orario normale o straordinario di lavoro nell' ospedale da cui l' interessato dipende.
Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l' assunzione del personale ospedaliero, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti ospedalieri, saranno corrisposti in aggiunta alla indennità di missione prevista dal primo comma del presente articolo i compensi previsti dall' articolo 11 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 o le indennità forfettarie che saranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
In relazione alle nuove competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera i funzionari designati dall' Assessorato dell' igiene e della sanità sostituiscono quelli ministeriali nell' espletamento delle procedure concorsuali ospedaliere.
Ai membri del Consiglio di amministrazione non residenti nel comune in cui ha sede l' ospedale è corrisposta la indennità chilometrica prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.