LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1974
Materia:
110.08 - Celebrazioni

CAPO II
 (Interventi a favore dei Comuni)
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis per i quali, a causa delle distruzioni e degli incendi subiti durante la guerra nazionale di liberazione, lo Stato ha provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
I contributi sono concessi per un periodo di anni trenta consecutivi fino alla misura massima del 7% annuo della somma complessiva che i Comuni devono rimborsare od hanno rimborsato allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al precedente comma, limitatamente ai lotti finora finanziati.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni nominati nel successivo comma un contributo annuo costante per 30 anni di lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra nazionale di liberazione, per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione menzionati nell' articolo precedente.
I contributi sono concessi ai Comuni di Andreis, Attimis, Barcis, Bordano, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio, commisurati all' intera popolazione in essi residente, ed ai Comuni di Duino - Aurisina, S. Dorligo della Valle, Enemonzo, Tarcento e Trasaghis, commisurati alla popolazione residente nei rispettivi centri abitati di Ceroglie, Malchina, Medeazza e Visogliano, Caresana e Prebenico, Esemon di Sotto, Sedilis e Avasinis.
Il numero degli abitanti delle singole località sarà determinato in base ai risultati definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.
Art. 6
 
Le domande di concessione del contributo devono pervenire all' Assessorato delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:
1) nel caso di Comune dotato di piano di ricostruzione, della copia autenticata del provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro col quale viene richiesto il rimborso di cui all' articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;
2) negli altri casi, di un certificato del Sindaco sulla consistenza della popolazione del Comune o delle singole località distrutte o incendiate secondo i dati dell' ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 7
 
In base alle domande presentate ai sensi del presente Capo, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, approva il piano di ripartizione dei fondi iscritti in bilancio.
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore alle finanze.
Art. 8
 
I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso a qualsiasi titolo ai Comuni menzionati nel presente capo dallo Stato o dalla Regione.