LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 37

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 5
Gli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli possono beneficiare delle agevolazioni recate dalla presente legge anche per la differenza tra quanto effettivamente percepito a termini di eventuali provvidenze contributive disposte per analoghi scopi dallo Stato, fino alla concorrenza della percentuale massima e della spesa complessiva previste, rispettivamente, dall' articolo 2 e dall' articolo 3 della presente legge.
Gli Essiccatoi potranno anche beneficiare di eventuali provvidenze creditizie disposte dallo Stato per anticipazioni ai soci.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.