LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 33

Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1973
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
2Legge abrogata da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 42/1975
2Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 42/1975
2Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, terzo comma, L. R. 70/1981 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina nelle fattispecie di cui al secondo comma del citato articolo 17.