LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 9 bis 1
 (Disciplina applicabile ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1)
1. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 191, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 1 da art. 191, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024