LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2

Provvidenze a favore del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 Norme per la costruzione, l' acquisto e l' amministrazione
di case di tipo economico e popolare, da concedere in
locazione ai dipendenti regionali.
Art. 1
Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonché a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell' art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 2
Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 3
Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.
Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
3Articolo abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 1/2004