LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2

Provvidenze a favore del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.
Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.