LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1970, n. 8

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1970
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 
In caso di variazione dell' attuale tasso ufficiale di sconto, il contributo integrativo annuo costante potrà essere adeguato alla nuova misura del tasso ufficiale, sulla base dei criteri fissati dal precedente art. 1, mediante apposita determinazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze. Nel caso di aumento del predetto tasso, l' adeguamento dovrà essere, comunque, contenuto nei limiti dello stanziamento di bilancio all' uopo destinato.