LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1970, n. 8

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1970
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
Per i mutui contratti nel periodo dal 14 agosto 1969 alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, salvo quant' altro stabilito dall' art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d' interesse contrattuale entro il limite massimo dell' 8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6,25 per cento.
Se il contributo integrativo sia stato già determinato e concesso nella misura prevista dall' art. 1 della citata legge, si fa luogo, a domanda dell' ente interessato, alla concessione di un contributo suppletivo pari alla differenza risultante dalla nuova misura che sarà determinata secondo le modalità previste dal comma precedente e quella già applicata per la concessione del contributo integrativo.
La disposizione del precedente comma si applica anche per i mutui contratti prima del 14 agosto 1969, qualora l' Istituto mutuante, per effetto dell' aumento del tasso ufficiale di sconto, avvalendosi di apposita clausola contrattuale, abbia elevato il tasso d' interesse.