LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1970, n. 15

Provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1970
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Legge abrogata da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 47/1972
2Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 38/1975
2Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981