LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 35
 Attribuzioni dell' Assessore all' agricoltura,
alle foreste e all' economia montana
Le funzioni di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana, le funzioni di vigilanza nei confronti dei Consorzi di miglioramento fondiario e tutte le altre funzioni amministrative - diverse da quelle menzionate nel precedente articolo -, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale e riguardanti i predetti Consorzi, vengono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. I provvedimenti emanati dall' Assessore, nell' esercizio di tali funzioni, sono definitivi.