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Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 2
 
I contributi integrativi sono concessi con decreto dell' Assessore alle finanze, su presentazione da parte degli enti mutuatari di copia autentica del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonché degli altri documenti atti a dimostrare che il mutuo fu assunto per le finalità di cui all' articolo precedente.
All' erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell' opera siano già iniziati.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1976