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Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/10/1965
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:
a) Lire 800 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 1;
b) Lire 360 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 2;
c) Lire 65 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 3;
d) Lire 125 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 4;
e) Lire 95 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 5;
f) Lire 110 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 6;
g) Lire 100 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 7.

All' onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965 e precisamente:
A) la spesa di 800 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo 14204259 per 570 milioni, del capitolo 11204105 per 30 milioni e del capitolo 11204104 per 200 milioni;
B) la spesa di 360 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo 25309614 per 10 milioni e del capitolo 25311655 per 350 milioni;
C) la spesa di 65 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo 11203061 per 45 milioni e del capitolo 14803280 per 20 milioni;
D) la spesa di 125 milioni di cui alla lettera d) a carico del capitolo 11203060 per 50 milioni, del capitolo 11203063 per 10 milioni, del capitolo 11203065 per 20 milioni, del capitolo 12203211 per 10 milioni, del capitolo 12203213 per 20 milioni e del capitolo 11203074 per 15 milioni;
E) la spesa di 95 milioni di cui alla lettera e) a carico del capitolo 12604238 per 30 milioni, del capitolo 12203212 per 5 milioni, del capitolo 22611524 per 30 milioni e del capitolo 15903345 per 30 milioni;
F) la spesa di 110 milioni di cui alla lettera f) a carico del capitolo 12604237 per 100 milioni e del capitolo 14204259 per 10 milioni;
G) la spesa di 100 milioni di cui alla lettera g) a carico del capitolo 22611523.

Lo stanziamento del sopra citato capitolo 14204259 è elevato di 440 milioni mediante lo storno di Lire 50 milioni dal capitolo 12604236, di Lire 50 milioni dal capitolo 12203214, di Lire 40 milioni dal capitolo 15903344, e di Lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 26215751.
Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1965 potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1966.