LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 6
 (Norme finanziarie)
1. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 270/2002, per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese per il personale, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo nella misura di 369.369,69 euro annui per tre anni, sull'unità previsionale di base 2.4.480 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, al Titolo 2 - Categoria 2.4, con la denominazione <<Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili>>, con riferimento al capitolo 736 (2.4.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di somme per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270>>, e con lo stanziamento di complessivi 1.108.109,07 euro, suddivisi in ragione di 369.369,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, relativamente alle spese per il personale trasferito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 7.1.310.1.473 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - Rubrica n. 310 - spese correnti - con la denominazione <<Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili>>, con riferimento al capitolo 4379 (1.2.157.2.10.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270>>, è iscritto lo stanziamento complessivo di 1.108.109,07 euro, suddivisi in ragione di 369.369,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
3. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 270/2002 per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese di funzionamento, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo, nella misura di 48.778,53 euro annui per tre anni, sull'unità previsionale di base 2.4.480 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 737 (2.4.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di somme per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270,>> e con lo stanziamento di complessivi 146.335,59 euro, suddivisi in ragione di 48.778,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, relativamente alle spese di funzionamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 7.1.310.1.473 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 4380 (1.2.157.2.10.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270>> è iscritto lo stanziamento di complessivi 146.335,59 euro, suddivisi in ragione di 48.778,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.