LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 5
 (Soggetti coinvolti nel Programma operativo)
1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.
2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.
2 bis. La Regione promuove, altresì, forme di consultazione e coordinamento tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, eventualmente avvalendosi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 114, comma 1, L. R. 3/2024