LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

TESTO VIGENTE dal 17/11/2011

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2011
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 2
 (Sostegno alla promozione di privati)
1. La Regione contribuisce fino al 30 per cento della spesa sostenuta dai soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle imprese presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione è consentita, a mero titolo di esempio e senza che il successivo elenco si intenda in alcun modo limitativo alle sole metodologie citate, per la promozione attraverso mass media cartacei, radio-teletrasmissioni, presenza in fiere o manifestazioni, Internet.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è condizionato dalla presenza della dicitura "Friuli Venezia Giulia" in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e con evidenza complessiva non inferiore agli stessi. Per la promozione effettuata all'estero la denominazione della regione deve essere abbinata alla dicitura "Italia", ancorché tradotta in altre lingue.
3. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata, per le sole casistiche di cui al comma 2, secondo periodo, del 10 per cento qualora sia altresì chiaramente evidenziata la collocazione geografica della nostra regione.
4. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata del 30 per cento qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento di una pubblicità esistente alle previsioni di cui al comma 2.
5. L'accesso al contributo, in caso di insufficienza di fondi, è subordinato al momento di presentazione della richiesta.
6. Il contributo di cui al comma 1 non può superare 100.000 euro annui per singolo soggetto richiedente.
7. Il contributo di cui al presente articolo rientra nel regime "de minimis".
8. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.