LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 (Trasferimento delle funzioni)
1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali funzioni sono esercitate con le modalità di sportello unico.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1, la legittimazione passiva spetta alle Aziende per i servizi sanitari ove il procedimento abbia a oggetto le provvidenze concesse dalle aziende stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 4, del decreto legislativo 112/1998, avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministravo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.